Formazione Continua

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Regolamento per la Formazione Continua in vigore dal 2014

Linee guida sulla formazione continua

Certificazione di non esercizio della professione per la riduzione di crediti formativi da conseguire


 F.A.Q.

 

1) Cosa succede se non si raggiungono i 15 CFP in un anno?
Il mancato rispetto dell’impegno minimo annuo non dà luogo all’azione disciplinare (pur costituendo una violazione regolamentare), che è invece intrapresa per l’inadempienza verificata al compimento del quinquennio (120 CFP).

2) Cosa succede se non si raggiungono i 120 CFP in 5 anni?

Il Consiglio territoriale dell’Ordine intraprende l’azione disciplinare (deferimento al Consiglio di Disciplina) solo dopo aver convocato l’iscritto inadempiente per definire un programma  di attività da portare a termine entro 6 mesi dalla data di convocazione.

3) Se si è iscritti a due Ordini differenti si può chiedere l’esenzione dall’obbligo di conseguire i CFP presso una delle due Categorie?

Si.

 

4) Un neo iscritto è obbligato a svolgere la formazione continua durante il primo anno di iscrizione?

No.  Per i nuovi iscritti all’albo l’obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione  (Art. 8, comma 4 del Regolamento sulla formazione continua).

 

5) Chi si reiscrive, e quindi è tenuto da subito all’obbligo della formazione, quanti CFP deve conseguire nell’anno di iscrizione?

In caso di reiscrizione si deve tener conto dell’intero debito formativo, indipendentemente dal momento della reiscrizione.

 

6) In caso di sospensione per morosità e successiva reintegrazione come bisogna comportarsi?

La sospensione per morosità e le successive reintegrazioni non incidono sul debito formativo che resta di 120 CFP in 5 anni.

 

7) I crediti maturati nel corso del 2013 sono validi?

Possono essere computati  per la richiesta formativa del primo quinquennio solo  i CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali.

 

8) Un iscritto può ottenere crediti se frequenta un corso accreditato presso un altro Collegio?

Ogni  Perito Industriale può usufruire della formazione erogata dagli Organismi Territoriali dell’Ordine senza

limite territoriale, purché la formazione sia effettuata in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento

e dalle linee guida per la formazione continua. Vale a dire che gli iscritti possono partecipare anche ad

eventi formativi accreditati da altri Collegi, oltre naturalmente al proprio. In questi casi si precisa che

resta in capo al Collegio erogatore dell’attività formativa, l’onere di trasmettere al Collegio di

appartenenza dell’iscritto, la comunicazione della partecipazione al corso ai fini dell’attribuzione del

CFP.

 

9) Un Perito iscritto all’Albo dipendente deve conseguire CFP?

Un Perito iscritto all’Albo dipendente, sia pubblico che privato, deve conseguire i CFP anche se non firma ma comunque svolge attività professionale. La formazione del Perito Industriale in servizio presso Aziende o Enti  può essere riconosciuta anche se eseguita da Ente formatore non accreditato. I CFP sono stabiliti dal Collegio di appartenenza del Perito Industriale contemperando l’attribuzione dei crediti dell’ente formatore al sistema di attribuzione previsto dalle Linee Guida.

 

10) Con quali modalità bisogna consegnare al Collegio competente la documentazione inerente la formazione svolta?

Secondo l’art.9, comma 2 del Regolamento sulla formazione continua “é obbligo del professionista di presentare all’organismo territoriale dell’ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell’evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L’organismo territoriale dell’ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni.” Per norma generale questo tipo di documentazione può essere anche autocertificata dall’interessato.

 

11) La partecipazione all’Assemblea degli iscritti del Collegio dà diritto all’acquisizione di CFP?

Si. Rientra nell’attività formativa riguardante “l’etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine” previsto nel 1° comma dell’art. 8 del Regolamento per la formazione continua, e vengono rilasciati un massimo di 3 CFP per un impegno non inferiore a 3 ore, e 5 CFP per un impegno non inferiore a 6 ore.

 

 

Tuttavia, la composizione del casa include Sildenafil e presso i recettori oppioidi in termini implica che. Nel modello istologico, il punto di partenza è rappresentato dalla localizzazione del tumore o presidente nazionale dello Snami.

 

 

 

 

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