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Iscrizione al registro dei praticanti

Iscrizione al registro dei praticanti

1 Per l’ammissione all’esame di Stato è obbligatoria l’iscrizione nel registro dei praticanti?
Tutti gli aspiranti all’esame di Stato dovranno essere iscritti nel registro dei praticanti.

2 Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma di Perito Industriale?
Alla sessione d’esame sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, abbiano espletato le formalità previste dalla “Direttiva sul praticantato” (art. 2.5 legge 02/02/1990 n. 17.

3 Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma o di laurea triennale?
Alla sessione d’esame sono ammessi coloro che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, siano in possesso di uno dei seguenti titoli, in coerenza con le corrispondenti sezioni:
– diploma universitario triennale;
– laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi.
Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o i collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

4 In quale specializzazione può essere fatto l’Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione?
L’esame di stato può essere fatto esclusivamente nella specializzazione del diploma.

5 Un Perito Industriale, iscritto all’Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea nella stessa specializzazione del diploma dell’ITIS deve sostenere l’esame di Stato?

Il Perito Industriale, già iscritto all’Albo Professionale, in possesso del titolo di laurea nella stessa specializzazione per la quale è iscritto, è esonerato dall’obbligo di sostenere un nuovo esame di Stato.

Il Collegio indicherà nell’Albo il conseguimento della laurea nella classe di riferimento.

6 Un Perito Industriale, iscritto all’Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea in specializzazione diversa da quella del diploma dell’ITIS deve sostenere l’esame di Stato?
Il Perito Industriale, già iscritto all’Albo Professionale, in possesso del titolo di laurea in una specializzazione diversa per la quale è iscritto, dovrà sostenere un nuovo esame di Stato.
Il Collegio indicherà nell’Albo, al superamento dell’esame di Stato, il conseguimento della laurea nella nuova classe di riferimento.

7  Cosa è necessario per essere iscritto all’Albo?
Per essere iscritto nell’albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio
presso il quale l’iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale o della laurea triennale in ingegneria;
f) avere conseguito l’abilitazione professionale.
 
8 Come si ottiene l’abilitazione professionale? 
L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito Esame di Stato, dopo un periodo di praticantato da svolgere p/o un professionista o dopo aver prestato attività tecnica subordinata.
 
9 Quanto dura il praticantato?
Il praticantato ha la durata di diciotto mesi.
 
10 Cosa è il Registro dei Praticanti e da chi è tenuto?
Il Registro dei Praticanti è un elenco dove vengono iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui al punto 2, intendono svolgere la pratica professionale. Nello stesso registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati dalla Legge 17/1990 ed intendono essere ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
I Registro dei Praticanti è tenuto dal Consiglio Provinciale dei Periti Industriali.
 
11 Da quale data ha effetto l’iscrizione nel Registro dei Praticanti?
L’iscrizione nel Registro dei Praticanti è deliberata con effetto dalla data della regolare presentazione della domanda p/o la segreteria del Collegio nel caso il praticantato venga svolto p/o un professionista.
Per chi svolge invece attività subordinata, il praticantato ha effetto a far data dalla regolare assunzione da parte della Ditta

12  Presso quale professionista è possibile effettuare la pratica biennale?
La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionale da almeno un quinquennio. Sono considerati altri professionisti in settori affini quelli delle professioni di seguito elencate, purchè esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.

13 Quali sono i documenti da presentare per ottenere l’iscrizione al registro dei praticanti?
Tutti i modelli richiesti per l’iscrizione al registro dei praticanti corredati dell’elenco dei documenti da presentare, sono disponibili nell’areamodulistica praticanti

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