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Iscrizione all'Albo professionale

Iscrizione all’Albo professionale

1 Chi può esercitare la libera professione? 

Può esercitare la libera professione solo chi, munito del titolo di studio e dell’abilitazione professionale per i diplomati dopo l’anno 1968, sia
iscritto nell’Albo dei Periti Industriali (così come previsto dall’art. 1 della legge 25/04/1938, n. 897);


2 Cosa è necessario per essere iscritto all’Albo?

Per essere iscritto nell’albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio presso il
quale l’iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l’abilitazione professionale (per i diplomati dopo l’anno 1968)


3 Quali sono i documenti da presentare per ottenere l’iscrizione nell’Albo?

Per essere iscritto nell’Albo, è necessario esibire la domanda in bollo (la marca è di € 16,00),
il modello di domanda è reperibile nell’area “modulistica albo” .

 

5 Si può essere iscritti contemporaneamente in più di un Albo di Periti Industriali? 

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo, ma è consentito il trasferimento da un Albo all’altro, contemporaneamente alla cancellazione dell’iscrizione precedente.


6 L’iscrizione nell’Albo consente l’esercizio della professione in tutto il territorio italiano?

Si


7 Il Professionista iscritto all’Albo può aprirsi uno studio solo o più studi in diverse città?

Il professionista può aprire lo studio dove ritiene più opportuno.


8 Da quando decorre l’iscrizione nell’Albo? 

L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio del Collegio.


9 L’iscrizione può avere effetto retroattivo?

L’iscrizione non ha effetto retroattivo. 


10 Quali sono gli oneri che il perito industriale deve sostenere, per mantenere l’iscrizione all’Albo?

L’iscritto nell’Albo è tenuto a versare una quota d’iscrizione al Collegio che è pari all’importo di € 119,00 (centodiciannove/00), da pagare secondo le modalità che verranno indicate allo stesso dal Collegio, normalmente entro il 31 marzo di ogni anno.


11 Cosa comporta il mancato versamento delle quote sociali per l’iscritto all’Albo?

L’iscritto all’Albo che non effettua il pagamento delle quote sociali, và incontro al provvedimento di sospensione per morosità inflitto dal Consiglio di Didisciplina con delibera, in seguito a procedimento disciplinare.
Tale provvedimento può essere revocato quando il professionista dimostra di aver pagato i contributi.

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